Quanti e quali ruoli gioca la videosorveglianza in ambito Retail? E che finalità hanno le telecamere con funzioni di Business Intelligence?
La videosorveglianza in ambito Retail gioca più di un ruolo: se la prevenzione del rischio di furto e rapina rimane quello primario, la prevenzione di atti vandalici ai danni delle strutture, la sicurezza dei clienti e l’analisi dei loro comportamenti e preferenze, rappresentano finalità altrettanto importanti.
Per quanto riguarda le funzioni anticrimine – antifurto, antirapina e antivandalismo – l’aspetto saliente riguarda la qualità delle immagini riprese e il corretto posizionamento delle telecamere.
In caso si furto, rapina, aggressioni e atti vandalici, per poter essere utilizzate a fini investigativi, le immagini devono essere ad alta risoluzione, nitide e restituire dettagli precisi; inoltre, devono poter fornire – nel caso in cui sia necessaria un’identificazione – l’immagine del volto di chi ha commesso il reato.
Dunque, il Security Manager del punto vendita, del supermercato o del centro commerciale, deve prevedere, nel piano di sicurezza, telecamere di videosorveglianza all’uscita della struttura, posizionate ad altezza viso. Per evitare che il potenziale criminale possa nascondere il volto, sono consigliabili telecamere “discrete”, dalle dimensioni ridotte, facilmente mimetizzabili.
La funzione che, invece, ha a che vedere con la sicurezza dei clienti è svolta dalle telecamere con algoritmi di video analisi a bordo, in grado di rilevare e riconoscere quello che accade nell’ambiente – ad esempio, un inizio di incendio, un pavimento bagnato, il rovesciarsi di merce o di scaffali – e di attivare, così, un allarme che allerta i Responsabili della Sicurezza.
Videosorveglianza nel Retail: telecamere con funzioni di Business Intelligence
Le telecamere di videosorveglianza di ultima generazione montano a bordo algoritmi di video-analisi sempre più sofisticati, in grado di analizzare, di tracciare la scena ripresa, rilevando e interpretando in modo automatico caratteristiche fisiche, movimenti e comportamenti di soggetti e oggetti presenti nel campo visivo.
In ambito Retail, questa tipologia di telecamere rappresenta uno strumento di marketing importante, capace di fornire un’analisi puntuale di quanto accade nel punto vendita, con informazioni precise che riguardano, primariamente, l’organizzazione degli spazi espositivi e dei percorsi di acquisto e la distribuzione del personale.
M quali sono e che cosa rilevano, nel dettaglio, le funzioni di Business Intelligence proprie delle “telecamere intelligenti”?
- Il People Counting consente il conteggio dei clienti in entrata e in uscita dal punto vendita, collegando questo dato a fattori interni (eventuali promozioni e sconti) e a fattori esterni (ad esempio, le condizioni meteo)
- Il Dwell Time rileva il tempo di permanenza del cliente in una data area dello store
- L’Out of the Stock on the Shelf segnala la mancanza del prodotto sullo scaffale o nell’espositore
- Il Queue Control monitora la coda alle casse
- Il People Profiling profila i clienti analizzando genere, età e gusti
- Il Tracking consente di conoscere chi entra in una certa fascia oraria e come e dove si muove all’interno dello store
- L’Heat Mapping rileva quali sono le aree dello store più frequentate
Telecamere di videosorveglianza nei negozi: che cosa dice il Codice Privacy
A disciplinare l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei negozi è il Provvedimento del Garante della Privacy del 2010 con, in particolare, gli adempimenti relativi all’area inquadrata e all’informativa mediante il cartello “Area videosorvegliata”.
Il primo adempimento prevede che l’impianto di videosorveglianza installato all’esterno di un negozio inquadri solo la propria area di pertinenza, spingendosi, al massimo, fino all’area del marciapiede prossima al bordo del locale. Il secondo adempimento riguarda, invece, il cartello che informa sul fatto che l’area in cui ci si trova è videosorvegliata.
Il cartello deve contenere il nome del “titolare” del trattamento delle immagini (il proprietario del negozio), il quale definisce i mezzi e le finalità dell’impianto di videosorveglianza installato, e il nome del “responsabile” del trattamento delle immagini, ovvero colui che riceve, visiona e cancella le immagini riprese.
Ma, in ogni punto vendita, oltre al flusso di clienti, vi sono persone che svolgono una regolare attività lavorativa. Dunque, il proprietario dell’esercizio è anche un “datore di lavoro”, con tutte le implicazioni che tale ruolo comporta dal punto di vista della normativa sulla privacy. Che cosa significa?
Che l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei negozi deve rispettare anche quanto contenuto nell’articolo 4 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 – nota come Statuto dei Lavoratori – modificato dall’articolo 23 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 151, attuativo del Jobs Act. E, in primis, il fatto che i dispositivi di videocontrollo installati rispondano solo a esigenze organizzativo-produttive, a esigenze legate alla sicurezza sul lavoro oppure alla tutela del patrimonio esistente all’interno del negozio stesso.
Che cosa deve fare il proprietario del negozio che intende dotare il proprio esercizio commerciale di un impianto di videosorveglianza?
Lo Statuto dei Lavoratori impone che il datore di lavoro stipuli un accordo collettivo con i rappresentanti sindacali oppure, laddove questi non siano presenti o in caso di mancato accordo, chieda esplicita autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Inoltre, deve informare i dipendenti sul trattamento delle immagini, come prescritto dal GDPR – General Data Protection Regulation, regolamento dell’UE in materia di trattamento dei dati personali e privacy: il trattamento dei dati video nei luoghi di lavoro deve sempre essere autorizzato dal lavoratore.
Fino a qualche anno fa, l’impianto di videosorveglianza installato nei luoghi di lavoro non poteva inquadrare direttamente i dipendenti.
La circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha introdotto una novità importante in materia, ovvero la possibilità di inquadrare direttamente i lavoratori, senza oscurane il volto.
Ma, alla base di tale scelta, devono esserci precise ragioni, direttamente correlate alla sicurezza sul lavoro oppure alla tutela del patrimonio aziendale. Altrimenti non è ammessa.