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Videosorveglianza in condominio: gli attori coinvolti e le procedure da seguire

La normativa che regola l’installazione di telecamere di videosorveglianza in condominio considera due poteri decisionali, attorno ai quali ruotano le procedure da seguire.


La presenza di telecamere di videosorveglianza in condominio – sempre più frequente nelle grandi città – risponde al bisogno di proteggere le singole abitazioni attraverso il controllo delle aree comuni della struttura in cui sono ubicate. Al centro, dunque, c’è un bene comune. Tutelando tale “bene”, si salvaguardano le parti che lo compongono. Ma sempre nel rispetto del Codice della Privacy.

I punti saldi normativi che regolano la materia (Provvedimento del Garante della Privacy del 2010 e Legge 11 dicembre 2012 sulla Riforma del Condominio) considerano due “poteri decisionali”: quello che fa capo all’assemblea condominiale e quello che vede protagonista l’amministratore. È attorno a questi che ruotano le procedure. Vediamo quali.

videosorveglianza condominio aree comuni
La Riforma del Condominio del 2012 ha legittimato l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle parti comuni del condominio: portone, androne, pianerottolo, garage, cortile, giardino, evitando di inquadrare le aree private

Chi dà il via libera all’installazione delle telecamere condominiali?

Sono i condòmini, riuniti in regolare assemblea, a deliberare. Ma solo in merito all’installazione di telecamere nelle aree comuni dell’edificio, tra le quali il portone di ingresso, l’androne, il pianerottolo, il garage, il cortile, il giardino.

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Le aree utilizzate da tutti, insomma. Con divieto di inquadrare spazi che vadano oltre: ingressi di singole abitazioni, luoghi e strade circostanti, esercizi commerciali e altri edifici.

Con quale maggioranza decide l’assemblea condominiale? La Legge 11 dicembre 2012 sulla Riforma del Condominio è chiara: il numero dei voti necessario deve essere pari ad almeno la metà degli intervenuti più uno e ad almeno la metà del valore (i cosiddetti “millesimi”) dell’edificio.

La decisione di installare telecamere di videosorveglianza nelle aree private del condominio – la porta di ingresso di una singola abitazione, l’ingresso di un singolo box aiuto, ad esempio – spetta, invece, al singolo condòmine.

Il quale, nel rispetto dell’altrui diritto alla privacy, può fare installare telecamere che inquadrino solo la propria porta di casa, la porzione di pianerottolo prossima al suo uscio, il proprio posto auto.

In breve sintesi: le telecamere poste nelle aree comuni del condominio non possono videocontrollare le aree private e viceversa. In questo “nodo”, spesso inciampano i soggetti coinvolti.

videosorveglianza condominio aree private
Le telecamere di videosorveglianza nelle aree private del condominio vengono installate su decisione del singolo condòmine, con l’unica finalità di sorvegliare la propria abitazione

Titolare e responsabile del trattamento delle immagini

A occuparsi, nel concreto, dei lavori che, dal momento della delibera, conducono alla messa a punto dell’impianto di videosorveglianza, è l’amministratore del condominio, il quale contatta le aziende installatrici, richiede e valuta i preventivi e, punto fondamentale, fa rispettare quanto prescritto dal Provvedimento del Garante della Privacy del 2010 e dalla Legge 11 dicembre 2012 sulla Riforma del Condominio. Dunque, il direttore d’orchestra è lui.

E se il titolare del trattamento delle immagini riprese dalle telecamere, nel caso specifico del condominio, non è una singola persona, bensì il condominio stesso, in quanto decide e delibera, il responsabile del trattamento delle immagini (chi le riceve, le visiona e le cancella dopo i tempi previsti dal Garante della Privacy) è l’amministratore oppure una figura esterna di supporto da lui nominata.

Spetta sempre all’amministratore l’affissione del cartello “Area videosorvegliata”, che dovrà essere posto in diversi punti della struttura condominiale.

Come (e quando) accedere alle immagini registrate

Relativamente alle immagini registrate dalle telecamere condominiali, due sono le regole categoriche: non possono essere utilizzate per altri fini che non siamo quelli della sicurezza e devono essere protette in modo tale che nessuno possa accedervi. Nessuno, eccetto il responsabile del trattamento delle immagini e i soggetti da lui incaricati, solo in caso di illeciti rilevanti (danneggiamenti alle parti comuni, furti nelle abitazioni, violenze personali) e solo dopo regolare denuncia alle autorità competenti e su esplicita richiesta.

I tempi di conservazione delle immagini non possono andare oltre le 24-48 ore. Per tempi di conservazione più lunghi, è d’obbligo interpellare il Garante, presentando regolare richiesta di verifica preliminare.

Bonus ristrutturazioni: confermata proroga a tutto il 2020

La nuova Legge di Bilancio, approvata in data 16 ottobre 2019, conferma la proroga, a tutto il 2020, del bonus Ristrutturazioni, grazie al quale sarà possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale (detrazione del 50% delle spese per i lavori) prevista sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Ma quali sono i lavori di ristrutturazione riguardanti le parti comuni del condominio che danno diritto al bonus?

Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, di ricostruzione di eventuali parti danneggiate della struttura, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla messa a punto di sistemi per agevolare la mobilità di disabili gravi, alle misure di risparmio energetico e di sicurezza sismica e altri, figurano anche le spese effettuate per la prevenzione di atti illeciti quali furti, aggressioni e a vandalismi mediante sistemi che prevedono anche le telecamere di videosorveglianza.

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