In tema di videosorveglianza, le FAQ del Garante privacy pubblicate a dicembre 2020 chiariscono regole, limiti e responsabilità.
In tema di videosorveglianza e tutela dei dati, il Garante della Privacy ha divulgato, lo scorso 5 dicembre, le risposte alle domande più frequenti. È il primo documento informativo ufficiale successivo alla riforma europea sulla tutela dei dati personali.
Non servono più autorizzazioni o permessi per attivare impianti di videosorveglianza e l’Autorità andrà consultata solo in casi particolari. Il cuore della riforma sulla tutela dei dati è infatti il principio della responsabilizzazione del titolare del trattamento (accountability) che dovrà rendicontare le proprie azioni. Ma per effettuare una scelta responsabile tra nuove norme, vecchie direttive, disposizioni speciali e linee guida europee il rischio di perdersi è dietro l’angolo.
Vediamo insieme quali sono i punti cardinali della disciplina della videosorveglianza con l’aiuto delle FAQ divulgate dal Garante della Privacy il 5 dicembre 2020.
Videosorveglianza pubblica e privata a un bivio
Le FAQ non lo specificano, ma la riforma sovranazionale sulla tutela dei dati a fianco al GDPR ha introdotto una norma speciale per le attività di polizia, la Direttiva Ue 2016/680, che è stata recepita in Italia con il dlgs 51/2018. Quando si prende in esame un impianto di videosorveglianza comunale o in genere un sistema di videosorveglianza pubblica, occorre prestare particolare attenzione a questa disciplina “uso polizia”. In particolare, se l’impianto ha una moderna vocazione interforze (cioè con condivisione dei dati tra forze di polizia locale e dello Stato) in considerazione del fatto che le linee guida n. 3/2019 dell’EDPB, successivamente citate nelle FAQ del Garante privacy, non si applicano al trattamento dei dati effettuati dagli impianti di videosorveglianza disciplinati dal dlgs 51/2018.
Ambito privato, limiti e telecamere false
Le attività di ripresa svolte tra i muri domestici per finalità esclusivamente personali esulano dall’applicazione delle regole generali sulla videosorveglianza, specifica il Garante, quindi sono sempre possibili. Come pure l’uso di telecamere false o spente, che ora risultano legittime (mentre prima delle linee guida 3/2019 erano vietate), oppure quelle che effettuano riprese a una distanza tale da impedire il riconoscimento delle persone come le telecamere applicate sui droni. Ma attenzione a posizionare telecamere rivolte verso strade e palazzi vicini. A parte il rischio di incorrere in reati per interferenza nella vita altrui, le riprese su aree pubbliche e a uso pubblico sono sempre vietate. Solo i Comuni e le forze di polizia possono infatti attivare impianti di videosorveglianza rivolti alle strade pubbliche.
Le regole generali per la videosorveglianza in senso lato
Le linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati rappresentano il riferimento più attuale per i dispositivi di videosorveglianza, specifica il Garante privacy, ma sono tante le disposizioni che devono essere rispettate, in particolare quando gli impianti di videosorveglianza interferiscono con la tutela dei lavoratori o si tratta di ambiti di applicazione particolari come gli ospedali, le strutture scolastiche o come abbiamo visto la videosorveglianza pubblica. In ogni caso, i principi fondamentali sono quello della responsabilizzazione del titolare del trattamento e della minimizzazione dei dati riguardo alla scelta della modalità di ripresa e di gestione delle varie fasi del trattamento. Non servono più autorizzazioni dell’Autorità, salvo eccezioni, ed è sempre necessaria l’informativa di primo livello (cartello) e di secondo livello (dettagliata).
Videosorveglianza e privacy: tempo massimo di conservazione delle immagini
In mancanza di un riferimento normativo, come nel caso degli impianti di videosorveglianza urbana, i tempi di conservazione delle immagini devono essere decisi dal titolare del trattamento nel rispetto di una serie di valutazioni puntuali e circostanziate. Ancor meglio se regolate con una valutazione di impatto privacy che a parere del Garante è obbligatoria nel caso di impianti particolarmente moderni o che effettuano una sorveglianza sistematica su larga scala come gli impianti di videosorveglianza pubblici. Il limite temporale consigliato anche dalle linee guida europee è di 72 ore, ma sul tema è estremamente utile una circostanziata verifica da effettuare caso per caso dal titolare del trattamento, specificano le FAQ del Garante sulla privacy.