La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento dei dati personali. Che cosa significa? Che deve obbligatoriamente avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
Utilizzate durante la fase acuta della pandemia all’interno di luoghi di transito quali aeroporti e stazioni ferroviarie, allo scopo di bloccare “il movimento” del virus e di prevenire la libera circolazione di persone infette, oggi, in piena fase 3 post-Covid, le telecamere termiche in grado di rilevare la temperatura corporea le troviamo anche nella maggior parte degli esercizi pubblici e nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è quello di intercettare, agli ingressi, i soggetti dalla temperatura alterata, consentendo alle figure preposte di intervenire per sottoporli ad accertamenti medici e, in attesa degli esiti degli esami diagnostici, di isolarli a scopo preventivo.
Termocamera e telecamera di videosorveglianza: le differenze
In tema di privacy, però, è necessario, parlando di termocamere, fare alcune precisazioni. La prima è che non lavorano come le normali telecamere di videosorveglianza. Nate in ambito militare, le telecamere termiche – dette anche termocamere infrarossi – sono in grado di rilevare il calore prodotto dalla temperatura di un qualsiasi corpo e di tradurlo in immagine.
Non identificano soggetti, ma ne rilevano il calore. Non videosorvegliano ma, utilizzate come sensori, rilevano se c’è un’intrusione in una determinata area. Motivo per cui sono utilizzate prevalentemente per applicazioni di controllo accesi e controllo perimetrale. Dunque, a meno che non siano integrate – potenziandolo – a un normale sistema di videosorveglianza, la loro presenza non è regolata dal Provvedimento del Garante della Privacy.
Riguardo, invece, ai modelli di telecamere termiche che rilevano la temperatura, il discorso cambia. Anche se non permettono l’identificazione del soggetto, nel momento i cui si procede alla rilevazione della sua temperatura corporea, si delinea un potenziale trattamento di dati: laddove la termocamera dovesse rilevare una temperatura superiore a quella prevista, infatti, è d’obbligo identificarlo, raccogliere i suoi dati personali e segnalarlo alle figure preposte.
Inoltre, vi sono sul mercato modelli di termocamere particolarmente evolute, in grado di acquisire il volto delle persone e di indicare l’esatto punto della fronte in cui rilevare la temperatura. In questo caso, anche se non possono essere paragonate a un sistema di riconoscimento facciale e se le immagini acquisite non permettono l’identificazione vera e propria, il loro utilizzo presenta comunque dei risvolti importanti sotto il profilo della privacy.
Rilevazione temperatura corporea nei luoghi di lavoro e trattamento dati personali
Lo scorso 14 marzo, Governo e rappresentanze sindacali hanno siglato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” il quale, tra le altre misure, definisce, per il datore di lavoro, la possibilità di raccolta e trattamento dei dati personali del dipendente relativamente alla misurazione della sua temperatura corporea.
Più precisamente, personale dipendente, fornitori, manutentori e addetti alla pulizia, prima di accedere a fabbriche e a uffici, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura: se questa risulta superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso al luogo di lavoro.
La rilevazione della temperatura corporea, mediante termoscanner o telecamere termiche, costituisce, però, in tutte le circostanze in cui viene eseguita, un trattamento dati personali. In questo caso specifico, i dati in questione rientrano nella categoria dei “dati particolari”, in quanto volti a raccogliere informazioni sullo stato di salute dei lavoratori. Che cosa significa questo, nel concreto? Che la rilevazione della temperatura corporea deve obbligatoriamente avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente, vale a dire del Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679 e del GDPR – General Data Protection Regulation. Vediamo in che modo.
Rilevazione temperatura corporea: gli obblighi del datore di lavoro per la protezione dati personali
Nel rispetto della normativa privacy, che impone di tutelare gli interessati e di proteggere i loro dati personali, i datori di lavoro sono chiamati a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti, senza però registrare il dato acquisto.
È possibile identificare il soggetto e registrare il superamento della soglia di temperatura solo quando è necessario a documentare i motivi che ne hanno impedito l’accesso all’azienda. Il datore ha, poi, l’obbligo di fornire ai lavoratori l’informativa sul trattamento dei dati personali all’ingresso stesso dei locali, dove vengono posizionati le termocamere o i termoscanner.
I contenuti dell’informativa devono fare esplicito riferimento alla finalità del trattamento dei dati, ovvero la prevenzione dal contagio da Covid-19. Un altro obbligo da parte del datore di lavoro è definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati personali rilevati. In particolare, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento dei dati e fornire loro le istruzioni necessarie.
I dati possono essere trattati solo ed esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio e non devono essere diffusi né comunicati a terzi, fatte salve eventuali richieste da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della catena dei contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al virus. Infine, è necessario definire modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura.