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Controlli a distanza dipendenti: ecco quando le telecamere nascoste non sono reato

Le telecamere nascoste, fatte installare dal datore di lavoro senza informare i dipendenti, sono legittime solo se a scopo difensivo. Che cosa significa?


Nel nostro Paese, i controlli a distanza dei dipendenti mediante telecamere di videosorveglianza sono ammessi dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori del 1970 – modificato dall’articolo 23 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 151, attuativo del Jobs Act – ma solo ed esclusivamente per “esigenze organizzativo-produttive, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”.

In linea con le indicazioni del Garante Privacy, lo Statuto dei Lavoratori vieta l’utilizzo della videosorveglianza per controllare il lavoro e i comportamenti dei dipendenti e impone che il datore stipuli un accordo collettivo con i rappresentanti sindacali oppure, laddove questi non siano presenti o in caso di mancato accordo, chieda esplicita autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Ma non ci si ferma qui. Per potere utilizzare lecitamente gli strumenti di controllo a distanza, i dipendenti devono essere sempre correttamente informati. Su questo punto, il GDPR – General Data Protection Regulation, regolamento dell’UE in materia di trattamento dei dati personali e privacy, specifica che, fra gli obblighi del datore di lavoro, c’è quello di fornire ai suoi dipendenti un’adeguata informativa sul trattamento dei dati video prima ancora che le telecamere vengano installate.

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Tra gli altri obblighi, anche quello di esporre sempre il cartello “Area videosorvegliata” all’ingresso dell’azienda, o comunque prima di accedere ai locali in cui siano presenti telecamere di videosorveglianza, e l’inquadratura delle sole aree ritenute a rischio, rispettando sempre la riservatezza dei lavoratori.

Controlli a distanza senza informativa privacy: la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

In materia di informativa privacy da fornire ai lavoratori, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a ottobre del 2019, ha emesso una sentenza che cambia le carte in tavola nell’ambito dei controlli a distanza nei luoghi di lavoro: le telecamere di videosorveglianza nascoste, fatte installare dal datore di lavoro senza informare i propri dipendenti, sono legittime quando la loro finalità è difensiva. Ma vediamo meglio di che cosa si tratta.

La sentenza fa riferimento a un caso specifico, ovvero quello dei ricorsi alla Corte Europea da parte di alcuni ex dipendenti di un supermercato spagnolo, licenziati sulla base di riprese video effettuate da telecamere nascoste (che li riprendevano mentre rubavano e aiutavano altri a farlo), installate a loro insaputa dal datore di lavoro.

Il proprietario del supermercato aveva deciso di posizionare telecamere nascoste in determinate aree dei locali, in seguito a continue ed evidenti irregolarità tra stock di magazzino e vendite, che avevano fatto registrare al negozio consistenti perdite negli incassi degli ultimi mesi. Alla base della decisione, dunque, il forte sospetto che potesse trattarsi di furti commessi dagli stessi dipendenti, che andavano individuati e puniti.

Ma che cosa prevede il quadro normativo italiano in merito al lavoratore non correttamente informato circa la presenza di impianti di videosorveglianza in azienda? In base a quanto contenuto nel Provvedimento del Garante della Privacy del 2010 e del GDPR, il lavoratore può ricorrere a una contestazione attraverso il sindacato. E, quando il datore agisce con provvedimenti gravi nei confronti del dipendente sulla base delle immagini registrate – dimostrando, così, di essersi servito della videosorveglianza per controllarlo nelle sue mansioni e nei suoi comportamenti – può avviare una causa legale vera e propria.

Telecamere di videosorveglianza per controlli difensivi: il parere del Garante Privacy

Sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, si è espresso il presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro:

“Si tratta di una sentenza assolutamente condivisibile, perché definisce le condizioni generali nelle quali l’esercizio del controllo difensivo da parte del datore di lavoro si verifica a seguito di una circostanza ben precisa, ovvero il furto perpetrato per oltre cinque mesi, e in una cornice di garanzia definita, vale a dire quella di una telecamera utilizzata per solo dieci giorni, con accesso limitato a pochi incaricati e di un uso esclusivamente per finalità difensive”

Questa sentenza, ha aggiunto il Garante, non liberalizza affatto il ricorso alle telecamere per scopi preventivi e indipendentemente dalle circostanze del rischio concreto evidenziato nei luoghi di lavoro. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è riferita a un caso molto preciso, in cui, così come avviene anche nel nostro Paese, i controlli difensivi sono ammessi.

“La normativa italiana ha una tradizione di maggiore rigore, nell’esigenza di trasparenza e nelle informative più puntuali nei confronti dei dipendenti. Ma il nuovo Statuto dei Lavoratori, alla luce de Jobs Act, ha riconosciuto anche in Italia il ricorso ai controlli difensivi come leciti da parte dei datori di lavoro. Questa sentenza non apre la strada al controllo dei lavoratori a loro insaputa e vorrei fosse chiaro che non intende assolutamente cancellare l’esigenza di bilanciamento e di proporzionalità tra il diritto alla privacy e gli altri diritti costituzionalmente garantiti”

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