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Conservazione immagini di videosorveglianza: cosa prevede la normativa

Quali sono i tempi di conservazione delle immagini di videosorveglianza? In quali casi è possibile chiedere un loro prolungamento al Garante Privacy? Quali sono le procedure per farlo?


Quello della conservazione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza è un tema spinoso, che ha dato origine, nel tempo, a non pochi fraintendimenti da parte degli operatori della sicurezza.

I dubbi riguardano i tempi di conservazione (diversi a seconda del livello di rischio al quale è esposto il luogo in cui si trovano le telecamere), i casi in cui è possibile chiedere un loro prolungamento e le procedure per farlo.

E chi, da sempre, fa pressioni sul Garante della Privacy affinché conceda, senza distinzioni, un allungamento dei tempi, lamenta il fatto che, in caso di reato, i limiti temporali imposti potrebbero ostacolare Polizia e Autorità giudiziarie, in quanto le priverebbero di dati video importanti per l’individuazione dei responsabili.

Questo è il nodo dal quale ha origine il dibattito: il delicato equilibrio tra salvaguardia della libertà individuale e riservatezza dei dati personali, da un lato; esigenze di sicurezza e necessità pratiche degli Inquirenti che visionano le immagini dopo un evento criminoso, dall’altro.

Tempi di conservazione delle immagini di videosorveglianza

L’attuale normativa italiana in tema di videosorveglianza fa riferimento al Provvedimento del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010.

In particolare, il punto 3.4 del Provvedimento stabilisce la durata della conservazione delle immagini registrate, fissando il limite standard a 24 ore, eventualmente estendibili a 48. Ma non oltre.

Soltanto per le banche e gli impianti di videosorveglianza con funzioni di pubblica sicurezza, il Garante della Privacy ha previsto una conservazione di 7 giorni.

Per tutti gli altri contesti – in cui non esistono particolari esigenze e dove i rischi di eventi criminosi non sono oggettivamente elevati – il Provvedimento considera sufficienti, appunto, le 24/48 ore.

Al termine dei periodi definiti, il Garante della Privacy impone che tutti i dati video vengano cancellati automaticamente dallo stesso sistema di videosorveglianza oppure – laddove l’impianto video sia di vecchia generazione – manualmente.

Allungamento tempi di conservazione: quando e come farne richiesta al Garante della Privacy

Partendo dal concetto base che prolungamenti decisi liberamente, senza consultare il Garante, sono illegali e, dunque, punibili, per ogni esigenza di allungamento dei tempi di conservazione delle immagini oltre le 24/48 ore oppure oltre i 7 giorni, c’è l’obbligo di interpellare il Garante della Privacy mediante regolare richiesta.

In che modo procedere? Innanzitutto devono sussistere reali esigenze di sicurezza, concreti rischi di furti, rapine, aggressioni o di atti vandalici che minacciano le persone, i beni o i luoghi in questione.

Esigenze non motivate, non documentabili, finalizzate alla semplice auto-tutela in caso di reato, non vengono prese in considerazione.

Per quanto riguarda i contesti in cui vige il limite delle 24-48 ore, sono valide e legittime, ad esempio, le richieste da parte di esercizi commerciali ripetutamente oggetto di rapine (farmacie, tabaccherie, gioiellerie sono quelli più a rischio); le richieste da parte del condominio che ha subìto furti o danneggiamenti nelle parti comuni della struttura oppure da parte del privato, il cui appartamento condominiale è stato vittima di intrusioni illecite.

Relativamente ai luoghi di lavoro, le immagini registrate possono essere conservate per non più di 24 ore, eventualmente estendibili a sette giorni solo per esigenze organizzativo-produttive, per motivi legati alla sicurezza sul lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale.

Ma il prolungamento dei tempi deve avvenire soltanto dopo l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Garante della Privacy, dandone comunque comunicazione ai dipendenti, come previsto dal GDPR – General Data Protection Regulation, regolamento dell’UE in materia di trattamento dei dati personali e privacy.

Anche per quanto riguarda i contesti in cui il limite è di 7 giorni (le banche e tutti quei luoghi in cui il rischio rapina è altissimo), le richieste di estensione dei tempi di conservazione delle immagini devono fare riferimento a problematiche documentabili.

Tutte le richieste devono essere compilate in modo puntuale, indicando la specifica esigenza di sicurezza, elencando i rischi ai quali è oggettivamente sottoposto il sito in questione e proponendo un allungamento dei tempi proporzionale ai rischi menzionati.

Prolungamento tempi di conservazione: in quali casi è concesso dal Garante della Privacy

Ricevuta la richiesta, il Garante procede a una verifica preliminare, la cui durata prevede tempi piuttosto lunghi (fino a 180 giorni). Non viene applicata la regola del silenzio assenso: la richiesta si ritiene accettata solo se seguita da esplicita risposta positiva.

Le richieste andate a buon fine, accettate da parte del Garante della Privacy, sono numerose, accomunate da esigenze speciali, specifiche e oggettive.

Tra queste, vi è il caso di un Istituto di Vigilanza Privata che svolge servizi di gestione, custodia e autenticazione del denaro, al quale, con Provvedimento del 9 novembre 2017, il Garante ha concesso la conservazione fino a 120 giorni delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nelle proprie filiali.

Il motivo di un prolungamento così importante è dato dalla peculiarità propria dell’attività di gestione del contante, disciplinata da un Regolamento europeo relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione, che prevede fasi di lavoro assai lunghe e complesse.

Se, durante tali fasi, si dovessero verificare errori da parte del personale oppure reati provenienti dall’esterno, tempistiche standard di conservazione delle immagini (24/48 ore oppure 7 giorni) non sarebbero sufficienti a garantire la tutela del patrimonio affidato all’Istituto per le operazioni di custodia e di contazione del denaro, né a garantire la tutela della correttezza delle operazioni svolte.

Un altro caso ha visto un’azienda produttrice di aceto balsamico fare richiesta al Garante di un prolungamento dei tempi fino a 40 giorni.

Alla base di tale richiestaaccettata con Provvedimento del 2 luglio 2015la difficoltà, da parte dell’azienda, nel verificare in 24/48 ore oppure in 7 giorni, mediante i dati video, eventuali sabotaggi e manomissioni del prodotto, a partire dalla sua lavorazione fino al trasporto all’estero (ad esempio, negli USA), venendo così meno all’obbligo del controllo continuativo lungo tutta la filiera e al rispetto delle rigide procedure volte ad assicurare la perfetta qualità dell’aceto balsamico.

Sanzioni

Qualora non vengano rispettati i tempi di conservazione imposti dal Provvedimento del Garante della Privacy del 2010 e, dunque, venga meno l’obbligo di cancellazione, viene applicata una sanzione amministrativa che va da 30.000 a 180.000 euro.

E per chi non fa regolare richiesta di allungamento al Garante della Privacy, stabilendo in modo del tutto arbitrario nuovi tempi di conservazione, viene applicata una sanzione pecuniaria che va da 20.000 a 120.000 euro.